Regolamento Validazione Percorsi Formativi

Pagina di riferimento: Richiesta di abilitazione a Centro di Formazione IEL

Premessa

Il presente Regolamento disciplina le modalità di validazione a concessione e l’uso del Marchio di Qualità Esperienziale.

Art. 1 – Finalità della Validazione IEL

La validazione IEL costituisce la fase propedeutica di verifica e approvazione dei percorsi formativi proposti dalla struttura candidata all’abilitazione come Centro Formativo IEL.

Solo i percorsi formativi validati IEL ed erogati dai Centri IEL costituiscono documentazione valida ai fini della richiesta, presso AIPTOC, dell’Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi, ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Art. 2 – Chi può richiedere la validazione IEL 

Possono richiedere la validazione IEL i soggetti richiedenti che rientrano in una delle seguenti categorie:

      1. Istituzioni scolastiche
      2. Università
      3. Enti di istruzione e formazione professionale accreditati a livello regionale
      4. Scuole e centri di formazione, accreditati o privati specializzati, nei settori del turismo, della cultura e dello spettacolo
      5. Imprese private (specificandone la forma giuridica: S.p.A., S.r.l., S.n.c., S.a.s., ecc.)
      6. Associazioni ed enti senza scopo di lucro (no profit)
      7. Enti pubblici non scolastici
      8. Associazioni di categoria e professionali
      9. Fondazioni e cooperative sociali/culturali attive nella formazione, valorizzazione e promozione culturale
      10. Musei, parchi archeologici ed enti gestori del patrimonio culturale, se dotati di una sezione formativa strutturata
      11. Enti del Terzo Settore (APS, ODV, reti associative) con finalità educative e formative
      12. Agenzie di viaggio e tour operator che svolgono attività formative coerenti con le finalità IEL
      13. Organizzazioni turistiche territoriali (DMO, distretti turistici, enti e consorzi di promozione, reti d’impresa) con attività formative coerenti con le finalità IEL
  • Art. 3 – Requisiti dei percorsi formativi 

Presentazione dei percorsi formativi

I percorsi formativi devono essere presentati secondo la seguente struttura:

  1. Presentazione del Percorso Formativo

1.1 Titolo

1.2 Obiettivi formativi (descrizione dei risultati dell’apprendimento)

1.3 Livello EQF (in particolare per i percorsi professionalizzanti)

1.4 Prerequisiti di ingresso

1.5 Normativa di riferimento

1.6 Modalità di erogazione

2) Struttura del Percorso Formativo

2.1 Programma Didattico (Unità capitalizzabili)

2.2 Durata del percorso formativo (carico di lavoro)

3) Criteri di valutazione della qualità

4) Criteri di valutazione dei risultati

Sebbene la presentazione del percorso formativo all’utente finale possa variare in base all’approccio comunicativo adottato, è essenziale che i contenuti previsti dallo schema siano comunque inclusi.

 

Per ciascun percorso deve essere redatta la Relazione Formativa, documento che descrive in modo dettagliato il corso presentato, in conformità alle Linee Guida per la definizione di percorsi formativi in linea con gli standard europei EQF ed ECVET.

Alla Relazione Formativa deve essere allegato l’elenco dei formatori coinvolti, con l’indicazione di coloro che sono in possesso della Patente Internazionale delle Esperienze – IEL (Settimo Livello: Formatore).

Art. 4 – Diritti di Segreteria 

Il pagamento della quota una tantum per la gestione per la gestione della pratica iniziale, non potrà in nessun modo costituire garanzia di validazione dei percorsi formativi presentati in mancanza dei requisiti previsti al punto 3 del presente regolamento

Formazione in Evidenza
Corsi Base 

Corsi tematici sulla Progettazione delle Esperienze

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Corsi con Attestazione Professionalizzante ai sensi della Legge 4/2013