Regolamento Validazione Percorsi Formativi

Pagina di riferimento: Richiesta di abilitazione a Centro di Formazione IEL

Premessa

Il presente Regolamento disciplina le modalità di validazione a concessione e l’uso del Marchio di Qualità Esperienziale.

Art. 1 – Finalità della Validazione IEL

La validazione IEL costituisce la fase propedeutica di verifica e approvazione dei percorsi formativi proposti dalla struttura candidata all’abilitazione come Centro Formativo IEL.

Solo i percorsi formativi validati IEL ed erogati dai Centri IEL costituiscono documentazione valida ai fini della richiesta, presso AIPTOC, dell’Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi, ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Art. 2 – Chi può richiedere la validazione IEL 

Possono richiedere la validazione IEL i soggetti richiedenti che rientrano in una delle seguenti categorie:

      1. Enti di istruzione e formazione professionale 
      2. Scuole e centri di formazione  specializzati, nei settori del turismo, della cultura e dello spettacolo
      3. Associazioni ed enti senza scopo di lucro 
      4. Associazioni di categoria e professionali
      5. Musei, parchi archeologici ed enti gestori del patrimonio culturale, se dotati di una sezione formativa strutturata
      6. Enti del Terzo Settore  con finalità educative e formative
      7. Imprese private,  Agenzie di viaggio e tour operator che svolgono attività formative coerenti con le finalità IEL
      8. Organizzazioni turistiche territoriali (DMO, distretti turistici, enti e consorzi di promozione, fondazioni e reti d’impresa) con attività formative coerenti con le finalità IEL
      9. Università (*)
      10. Istituzioni scolastiche di secondo grado (*)

(*) Università e Istituzioni scolastiche di secondo grado

Le Università e le Istituzioni scolastiche di secondo grado i cui percorsi formativi siano stati riconosciuti da AIPTOC ai fini dell’Attestazione professionale ai sensi della Legge 4/2013 sono considerate de facto Centri Formativi IEL.
Pertanto, i loro percorsi non necessitano di alcuna valutazione preventiva né di ulteriori iter di approvazione.

  • Art. 3 – Requisiti dei percorsi formativi 

Presentazione dei percorsi formativi

I percorsi formativi devono essere presentati secondo la seguente struttura:

  1. Presentazione del Percorso Formativo

1.1 Titolo

1.2 Obiettivi formativi (descrizione dei risultati dell’apprendimento)

1.3 Livello EQF (in particolare per i percorsi professionalizzanti)

1.4 Prerequisiti di ingresso

1.5 Normativa di riferimento

1.6 Modalità di erogazione

2) Struttura del Percorso Formativo

2.1 Programma Didattico (Unità capitalizzabili)

2.2 Durata del percorso formativo (carico di lavoro)

3) Criteri di valutazione della qualità

4) Criteri di valutazione dei risultati

Sebbene la presentazione del percorso formativo all’utente finale possa variare in base all’approccio comunicativo adottato, è essenziale che i contenuti previsti dallo schema siano comunque inclusi.

Per ciascun percorso deve essere redatta la Relazione Formativa (*), documento che descrive in modo dettagliato il corso presentato, in conformità alle Linee Guida per la definizione di percorsi formativi in linea con gli standard europei EQF ed ECVET.

Alla Relazione Formativa deve essere allegato l’elenco dei formatori coinvolti, con l’indicazione di coloro che sono in possesso della Patente Internazionale delle Esperienze – IEL (Settimo Livello: Formatore).

(*) Servizio di consulenza per la redazione della Relazione Formativa

Gli organismi che desiderano delegare la stesura della Relazione Formativa possono richiedere il Servizio di Consulenza dedicato.

Art. 4 – Diritti di Segreteria 

Il pagamento della quota una tantum per la gestione per la gestione della pratica iniziale, non potrà in nessun modo costituire garanzia di validazione dei percorsi formativi presentati in mancanza dei requisiti previsti al punto 3 del presente regolamento

 

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Corsi con Attestazione Professionalizzante ai sensi della Legge 4/2013