Regolamento Validazione Percorsi Formativi
Pagina di riferimento: Richiesta di abilitazione a Centro di Formazione IEL
Premessa
Il presente Regolamento disciplina le modalità di validazione a concessione e l’uso del Marchio di Qualità Esperienziale.
Art. 1 – Finalità della Validazione IEL
La validazione IEL costituisce la fase propedeutica di verifica e approvazione dei percorsi formativi proposti dalla struttura candidata all’abilitazione come Centro Formativo IEL.
Solo i percorsi formativi validati IEL ed erogati dai Centri IEL costituiscono documentazione valida ai fini della richiesta, presso AIPTOC, dell’Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi, ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Art. 2 – Chi può richiedere la validazione IEL
Possono richiedere la validazione IEL i soggetti richiedenti che rientrano in una delle seguenti categorie:
-
-
- Enti di istruzione e formazione professionale
- Scuole e centri di formazione specializzati, nei settori del turismo, della cultura e dello spettacolo
- Associazioni ed enti senza scopo di lucro
- Associazioni di categoria e professionali
- Musei, parchi archeologici ed enti gestori del patrimonio culturale, se dotati di una sezione formativa strutturata
- Enti del Terzo Settore con finalità educative e formative
- Imprese private, Agenzie di viaggio e tour operator che svolgono attività formative coerenti con le finalità IEL
- Organizzazioni turistiche territoriali (DMO, distretti turistici, enti e consorzi di promozione, fondazioni e reti d’impresa) con attività formative coerenti con le finalità IEL
- Università (*)
- Istituzioni scolastiche di secondo grado (*)
-
(*) Università e Istituzioni scolastiche di secondo grado
Le Università e le Istituzioni scolastiche di secondo grado i cui percorsi formativi siano stati riconosciuti da AIPTOC ai fini dell’Attestazione professionale ai sensi della Legge 4/2013 sono considerate de facto Centri Formativi IEL.
Pertanto, i loro percorsi non necessitano di alcuna valutazione preventiva né di ulteriori iter di approvazione.
- Art. 3 – Requisiti dei percorsi formativi
(*) Servizio di consulenza per la redazione della Relazione Formativa
Gli organismi che desiderano delegare la stesura della Relazione Formativa possono richiedere il Servizio di Consulenza dedicato.
Art. 4 – Diritti di Segreteria
Il pagamento della quota una tantum per la gestione per la gestione della pratica iniziale, non potrà in nessun modo costituire garanzia di validazione dei percorsi formativi presentati in mancanza dei requisiti previsti al punto 3 del presente regolamento
Formazione in Evidenza
Corsi Base
Corsi tematici sulla Progettazione delle Esperienze
Corsi con Attestazione Professionalizzante ai sensi della Legge 4/2013



















