Regolamento Validazione Percorsi Formativi Centri IEL
Versione 2.0 del 12/10/2026

Pagina di riferimento: Richiesta di abilitazione a Centro di Formazione IEL

Premessa

Il presente Regolamento disciplina le modalità di richiesta, valutazione, validazione e mantenimento della validazione dei percorsi formativi nell’ambito del sistema IEL – International Experience Licence.

La validazione dei percorsi formativi costituisce una fase propedeutica alla qualificazione delle organizzazioni che intendono operare come Centri Formativi IEL, nell’ambito della rete dedicata alla formazione nei settori del turismo, della cultura e dello spettacolo.

La Qualificazione IEL è uno schema privato e volontario di qualificazione e riconoscimento e non costituisce accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, né rientra nel Sistema Nazionale di Accreditamento.

La validazione IEL riguarda la conformità dei percorsi formativi ai requisiti stabiliti dal sistema IEL e non costituisce riconoscimento pubblico di titoli o qualifiche professionali, né certificazione delle competenze ai sensi della normativa nazionale.

Art. 1 – Finalità della Validazione IEL

La Validazione IEL è il procedimento attraverso il quale viene verificata e riconosciuta la conformità di un percorso formativo ai requisiti didattici, metodologici e professionali stabiliti dal sistema IEL.

La validazione ha lo scopo di garantire che i percorsi formativi proposti dai Centri Formativi IEL rispondano a criteri di qualità, trasparenza e coerenza con gli obiettivi del sistema, con particolare riferimento alla progettazione basata sui risultati dell’apprendimento e agli standard professionali applicabili.

In particolare, il procedimento è finalizzato a verificare:

  1. La coerenza del percorso formativo con le finalità del sistema IEL e con gli eventuali Schemi di Riferimento Professionali.
  2. La conformità della progettazione didattica alle Linee Guida EQF-LO, ove applicabili.
  3. L’adeguatezza dei contenuti, della durata, delle modalità di erogazione e degli strumenti di valutazione.
  4. La presenza di formatori in possesso dei requisiti previsti dal sistema IEL.

La validazione riguarda lo specifico percorso formativo approvato e non si estende automaticamente ad altri corsi erogati dalla medesima organizzazione.

Solo i percorsi formativi validati IEL ed erogati dai Centri IEL costituiscono documentazione valida ai fini della richiesta, presso AIPTOC, dell’Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi, ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

I percorsi formativi erogati dai Centri IEL sono automaticamente riconosciuti da AIPTOC. Si veda a tal proposito la pagina, sul sito DI AIPTOC: Riconoscimento Percorsi Formativi  EQF-LO

Art. 2 – Soggetti che possono richiedere la Validazione IEL

Possono richiedere la validazione dei percorsi formativi i soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative coerenti con le finalità del sistema IEL e che rientrano in una delle seguenti categorie:

      1. Enti di istruzione e formazione professionale 
      2. Scuole e centri di formazione  specializzati, nei settori del turismo, della cultura e dello spettacolo
      3. Associazioni ed enti senza scopo di lucro 
      4. Associazioni di categoria e professionali
      5. Musei, parchi archeologici ed enti gestori del patrimonio culturale, se dotati di una sezione formativa strutturata
      6. Enti del Terzo Settore  con finalità educative e formative
      7. Imprese private,  Agenzie di viaggio e tour operator che svolgono attività formative coerenti con le finalità IEL
      8. Organizzazioni turistiche territoriali (DMO, distretti turistici, enti e consorzi di promozione, fondazioni e reti d’impresa) con attività formative coerenti con le finalità IEL
      9. Università e istituzioni di istruzione superiore (*)
      10. Istituzioni scolastiche di secondo grado (*)

(*) Università e Istituzioni scolastiche di secondo grado

Le Università e le Istituzioni scolastiche di secondo grado i cui percorsi formativi siano stati riconosciuti da AIPTOC ai fini dell’Attestazione professionale ai sensi della Legge 4/2013 sono considerate de facto Centri Formativi IEL.
Pertanto, i loro percorsi non necessitano di valutazione preventiva né di ulteriori iter di approvazione in quanto tali aspetti sono stati curati direttamente da AIPTOC.

Art. 3 – Categorie dei percorsi formativi e modalità di validazione

Ai fini della validazione IEL, i percorsi formativi sono distinti in due fasce.

Fascia A – Percorsi formativi già riconosciuti da AIPTOC

Rientrano nella Fascia A i percorsi formativi già riconosciuti da AIPTOC – Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali, ai fini delle proprie procedure di attestazione e qualificazione professionale.

Tali percorsi sono considerati automaticamente validati nell’ambito del sistema IEL, senza necessità di una nuova valutazione preventiva dei contenuti didattici, purché corrispondano ai programmi effettivamente riconosciuti da AIPTOC.

L’organizzazione richiedente dovrà fornire gli elementi necessari a identificare il percorso e a documentarne il precedente riconoscimento.

Disposizioni specifiche per Università e istituzioni scolastiche di secondo grado

Le Università e le istituzioni scolastiche di secondo grado i cui percorsi formativi siano già stati riconosciuti da AIPTOC sono considerate, limitatamente ai percorsi riconosciuti, soggetti formativi riconosciuti nell’ambito del sistema IEL. Per tali percorsi non sono previste ulteriori valutazioni didattiche preventive.

Fascia B – Percorsi formativi soggetti a valutazione preventiva

Rientrano nella Fascia B i percorsi formativi che non risultano già riconosciuti da AIPTOC e per i quali viene richiesta una specifica valutazione di conformità.

Per ottenere la validazione IEL, tali percorsi devono:

    • essere progettati in conformità alle Linee Guida EQF-LO, con particolare riferimento alla definizione dei risultati dell’apprendimento;
    • essere coerenti con le finalità formative del sistema IEL e con gli eventuali Schemi di Riferimento Professionali;
    • prevedere formatori in possesso dei requisiti stabiliti dal sistema IEL, tra cui la Patente Internazionale delle Esperienze – IEL (Settimo Livello: Formatore) oppure un Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi, rilasciato ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per un ambito professionale coerente con l’attività formativa svolta;
    • prevedere modalità di verifica dei risultati dell’apprendimento adeguate agli obiettivi del percorso.

La validazione viene concessa esclusivamente a seguito dell’esito positivo della valutazione.

Tipologie di percorsi

Indipendentemente dalla fascia di appartenenza, i percorsi formativi possono essere classificati come:

  • Corsi IEL: percorsi collegati ai livelli e alle competenze previste dalla Patente Internazionale delle Esperienze.
  • Corsi non IEL: altri percorsi formativi coerenti con le finalità del sistema IEL, anche quando non direttamente associati ai livelli della Patente Internazionale delle Esperienze.

Art. 4 – Requisiti dei percorsi formativi 

I percorsi formativi sottoposti a valutazione devono essere descritti mediante una specifica Relazione Formativa, predisposta in conformità alle Linee Guida EQF-LO – Progettazione dei percorsi formativi basati sui risultati dell’apprendimento e riferiti al Quadro europeo delle qualifiche.

La Relazione Formativa deve contenere almeno le seguenti informazioni.

4.1 Presentazione del percorso formativo

    • Titolo del percorso formativo.
    • Finalità e obiettivi formativi, con descrizione dei risultati dell’apprendimento attesi.
    • Livello EQF di riferimento, ove applicabile e motivato, in particolare per i percorsi professionalizzanti.
    • Destinatari ed eventuali prerequisiti di ingresso.
    • Normativa ed eventuali standard professionali di riferimento.
    • Modalità di erogazione della formazione.

4.2 Struttura del percorso formativo

    • Programma didattico articolato in unità formative o unità di apprendimento.
    • Contenuti delle singole unità e relativi risultati dell’apprendimento.
    • Durata complessiva del percorso, espressa in termini di carico di lavoro previsto per il partecipante.
    • Eventuale presenza di attività pratiche, esercitazioni, project work, tirocini o altre metodologie applicative.

4.3 Criteri di valutazione della qualità

Devono essere indicate le modalità adottate per garantire e verificare la qualità del percorso formativo, con particolare riferimento all’organizzazione didattica, all’adeguatezza delle risorse impiegate e alla raccolta di eventuali elementi utili al miglioramento del servizio.

4.4 Criteri di valutazione dei risultati dell’apprendimento

Devono essere specificati i metodi e gli strumenti utilizzati per verificare il conseguimento dei risultati dell’apprendimento previsti. Le modalità di verifica devono essere coerenti con la natura del percorso e possono comprendere prove scritte, prove pratiche, colloqui, esercitazioni, elaborati, project work o altre modalità documentabili.

4.5 Formatori coinvolti

Alla Relazione Formativa deve essere allegato l’elenco dei formatori coinvolti, con l’indicazione delle rispettive competenze professionali e dei titoli o riconoscimenti pertinenti.

Devono essere evidenziati i formatori in possesso della Patente Internazionale delle Esperienze – IEL (Settimo Livello: Formatore) oppure di un Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi ai sensi della Legge 4/2013.

La documentazione deve consentire di verificare la coerenza tra le competenze dei formatori e gli argomenti loro affidati.

La presentazione pubblica e commerciale dei corsi può adottare modalità comunicative differenti, purché le informazioni essenziali siano disponibili, corrette e coerenti con la Relazione Formativa approvata.

Art. 5 – Presentazione della richiesta di validazione

La richiesta di validazione deve essere presentata secondo le modalità indicate nella pagina Richiesta di qualificazione del Centro Formativo IEL.

Il soggetto richiedente deve:

  1. Prendere visione del presente Regolamento e delle condizioni previste per la qualificazione dei Centri Formativi IEL.
  2. Compilare il modulo di richiesta.
  3. Trasmettere la documentazione richiesta, comprensiva della Relazione Formativa e dell’elenco dei formatori, ove previsti.
  4. Effettuare il pagamento degli eventuali diritti di segreteria applicabili.

Per i percorsi appartenenti alla Fascia A è sufficiente presentare la documentazione necessaria a identificare il corso e a dimostrare il precedente riconoscimento da parte di AIPTOC.

La documentazione incompleta o non conforme può comportare la richiesta di integrazioni e la sospensione dell’istruttoria fino alla ricezione degli elementi necessari.

Servizio di consulenza per la redazione della Relazione Formativa

Le organizzazioni interessate possono richiedere un servizio facoltativo di consulenza per l’analisi del percorso e la predisposizione della Relazione Formativa.

L’eventuale utilizzo del servizio di consulenza non costituisce garanzia di validazione, che rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 6 – Valutazione e concessione della validazione

La valutazione dei percorsi formativi viene effettuata dal soggetto responsabile della gestione della procedura IEL o da valutatori appositamente incaricati.

L’istruttoria comprende la verifica della completezza della documentazione e, per i percorsi della Fascia B, l’analisi della conformità ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento.

La valutazione può concludersi con uno dei seguenti esiti:

  1. Validazione concessa: il percorso formativo risulta conforme ai requisiti previsti.
  2. Richiesta di integrazione o adeguamento: sono individuati elementi da chiarire, documentare o modificare prima della conclusione della valutazione.
  3. Validazione non concessa: il percorso formativo non soddisfa i requisiti richiesti.

L’esito della valutazione viene comunicato al soggetto richiedente attraverso i canali previsti dalla procedura.

In caso di mancata validazione, la comunicazione deve indicare le principali motivazioni, consentendo all’organizzazione di presentare una nuova richiesta dopo aver apportato le necessarie modifiche.

La validazione concessa riguarda esclusivamente il percorso formativo esaminato, nella configurazione documentata e approvata.

Art. 7 – Rapporti tra validazione dei percorsi e qualificazione del Centro Formativo IEL

La validazione dei percorsi formativi costituisce un requisito propedeutico alla qualificazione dell’organizzazione come Centro Formativo IEL.

La presentazione della richiesta, l’avvio dell’istruttoria o il pagamento degli eventuali diritti di segreteria non attribuiscono automaticamente al soggetto richiedente il diritto di utilizzare la denominazione di Centro Formativo IEL qualificato.

Salvo le specifiche disposizioni applicabili alle istituzioni già riconosciute nell’ambito del sistema IEL, l’acquisizione della qualificazione richiede il completamento dell’iter previsto e, in particolare:

  1. La validazione dei percorsi formativi presentati.
  2. La sottoscrizione del relativo Regolamento Attuativo, contenente le condizioni operative, gli obblighi e le modalità di utilizzo della qualificazione e degli eventuali segni distintivi associati.
  3. La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa relativo alla qualificazione come Centro Formativo IEL.

Soltanto a seguito del perfezionamento di tali adempimenti il soggetto interessato acquisisce il diritto di presentarsi come Centro Formativo IEL qualificato e di promuovere ed erogare i percorsi approvati utilizzando il riferimento alla validazione IEL.

Rimane ferma la possibilità di erogare autonomamente i propri corsi, senza riferimenti alla qualificazione o alla validazione IEL, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 8 – Validità dei percorsi formativi ai fini delle attestazioni professionali AIPTOC

I percorsi formativi validati IEL ed erogati dai Centri Formativi IEL possono costituire documentazione utile ai fini delle procedure di riconoscimento e attestazione professionale previste da AIPTOC, in relazione agli Schemi di Riferimento Professionali applicabili.

In particolare, la documentazione relativa alla formazione svolta può essere utilizzata nell’ambito delle richieste di rilascio dell’Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, nel rispetto delle condizioni e delle verifiche stabilite dall’Associazione.

La validazione IEL di un percorso formativo non comporta il riconoscimento automatico delle competenze dei partecipanti né il rilascio automatico dell’attestazione professionale.

Le valutazioni relative al possesso dei requisiti professionali rimangono di competenza di AIPTOC, secondo le proprie procedure.

Riconoscimento Percorsi Formativi  EQF-LO (link esterno sul sito di AIPTOC)

Art. 9 – Mantenimento, aggiornamento, sospensione e revoca della validazione

La validazione IEL rimane subordinata al mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il Centro Formativo IEL è tenuto a garantire che i percorsi erogati mantengano caratteristiche coerenti con quelle dichiarate nella Relazione Formativa approvata.

Eventuali modifiche sostanziali riguardanti gli obiettivi formativi, i risultati dell’apprendimento, il programma didattico, la durata, le modalità di valutazione o i requisiti dei formatori devono essere comunicate al soggetto responsabile della gestione del sistema IEL.

Qualora le modifiche incidano sui requisiti che hanno determinato la validazione, può essere richiesta una nuova valutazione, limitata agli aspetti modificati o estesa all’intero percorso, in relazione alla natura delle variazioni.

Il mantenimento della validazione è inoltre subordinato all’osservanza degli obblighi previsti dal Protocollo d’Intesa, dal Regolamento Attuativo e dalle condizioni economiche eventualmente applicabili.

La validazione può essere sospesa o revocata nei casi di:

    • perdita dei requisiti previsti;
    • modifiche sostanziali non comunicate o non approvate;
    • utilizzo non autorizzato della qualificazione o dei segni distintivi IEL;
    • dichiarazioni non veritiere o gravi violazioni degli obblighi previsti dal sistema IEL.

Salvo situazioni che richiedano provvedimenti immediati per la tutela degli utenti o del sistema IEL, l’organizzazione interessata deve essere informata delle contestazioni e avere la possibilità di fornire chiarimenti o adottare le misure correttive richieste.

Art. 10 – Utilizzo della qualificazione e dei riferimenti IEL

I Centri Formativi IEL qualificati possono utilizzare la denominazione e gli eventuali segni distintivi IEL esclusivamente nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Protocollo d’Intesa e dal Regolamento Attuativo.

Il riferimento alla validazione IEL deve essere associato esclusivamente ai percorsi formativi effettivamente approvati.

Art. 11 – Diritti di Segreteria 

La presentazione delle richieste di validazione e qualificazione può essere soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e delle quote previste dal sistema IEL.

Gli importi applicabili alla gestione della pratica iniziale, alla validazione dei singoli percorsi e al mantenimento annuale sono quelli indicati nel tariffario e nella documentazione ufficiale pubblicata dal sistema IEL.

Restano ferme le eventuali agevolazioni o esenzioni espressamente previste.

Il pagamento dei diritti di segreteria per la gestione della pratica iniziale non costituisce, in nessun caso, garanzia di validazione dei percorsi formativi presentati né di qualificazione dell’organizzazione richiedente.

Le eventuali prestazioni di consulenza per la predisposizione della documentazione formativa costituiscono servizi distinti e facoltativi.

Art. 12 – Trattamento dei dati e disposizioni finali

I dati personali acquisiti nell’ambito delle procedure di validazione e qualificazione sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale applicabile, secondo le modalità indicate nell’informativa privacy resa disponibile ai soggetti interessati.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel Protocollo d’Intesa, nel Regolamento Attuativo e negli ulteriori documenti ufficiali che disciplinano il sistema IEL.

Eventuali modifiche al presente Regolamento sono rese disponibili attraverso i canali ufficiali del sistema IEL, con indicazione della versione e della data di aggiornamento.

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